Con il Decreto Legge n. 145 del 23 dicembre 2023 il governo introduce, tra le altre cose, importanti novità in materia di assicurazione RC Auto.

Il nuovo Decreto Legge stabilisce infatti che l’obbligo di assicurazione per responsabilità civile “si applica ai veicoli a motore indipendentemente dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento. L’obbligo si estende anche ai veicoli utilizzati soltanto in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni”.

E’ dunque entrato in vigore il temuto obbligo di assicurazione per responsabilità civile anche per quei veicoli che non circolano più. Per circolazione, è bene ricordarlo, si intende anche la semplice sosta su strada pubblica o comunque aperta al pubblico.

Fino all’entrata in vigore del Decreto 23 dicembre, però, i veicoli custoditi in box, o in area privata non accessibile, potevano legittimamente essere tenuti privi della copertura assicurativa.

Appunto perché non circolanti.

Ora non è più così, tener lontano un veicolo dalla strada pubblica non basta più ad essere esonerati dall’obbligo di stipulare una polizza RC auto.

La nuova normativa, che per la verità recepisce una direttiva comunitaria risalente al 2021, stabilisce dunque l’obbligo assicurativo per tutti i veicoli a motore (anche se non circolanti). Sono interessati i veicoli azionati da una forza meccanica con una velocità massima superiore ai 25 chilometri orari, oppure con un peso superiore ai 25 kg ed una velocità massima di 14 km orari.

Sono inoltre soggetti al medesimo obbligo tutti i rimorchi, mentre restano esclusi (per ora) i veicoli elettrici leggeri, quindi al momento niente assicurazione per i monopattini.

La normativa naturalmente prevede alcune importanti deroghe.

Non sono soggetti all’obbligo di assicurazione

  • i veicoli ritirati dalla circolazione, radiati per demolizione o esportazione
  • i veicoli il cui utilizzo non è consentito in base ad una misura restrittiva adottata da una autorità competente, ad esempio il sequestro oppure il fermo amministrativo
  • i veicoli che non sono idonei alla circolazione perché privati di parti fondamentali, come il motore, i pneumatici, la trasmissione

Il nuovo provvedimento legislativo salva la possibilità di sospendere la polizza assicurativa, dandone idonea comunicazione alla impresa di assicurazione

La sospensione della polizza assicurativa può essere richiesta anche più volte nel corso dell’anno, per un numero di mesi non superiore a dieci, che diventano undici solo per i veicoli storici